Come operatore olistico ho scelto di aderire al codice deontologico S.I.A.F. adattandone alcuni punti. II Codice Deontologico ha lo scopo di precisare l’etica professionale e le norme a cui l’Operatore Olistico si attiene nell’esercizio della sua professione. Esso si riferisce alle Discipline Olistiche quali Thetahealing®, Shiatsu, Reiki, Tecnica Energo Vibrazionale®, Ricalibrazione Planetaria®, Mindfulness, Meditazione, ed alle altre discipline del settore olistico.
Art. 1 – Finalità delle Discipline Olistiche
Le Discipline Olistiche nella loro accezione globale consistono nell’applicazione da parte del professionista di un insieme di tecniche, abilità e competenze, tese a valorizzare le risorse vitali del cliente facilitandolo nella gestione delle risorse personali investite per gestire un problema che crea disagio, per realizzare la propria crescita personale o lavorativa e in generale per migliorare la “qualità della vita” e ripristinare l’equilibrio globale dell’individuo.
Le Discipline Olistiche hanno finalità evolutive in quanto valorizzando le risorse personali esse stimolano la crescita interiore del cliente.
Esse offrono al cliente l’opportunità di migliorare il potenziale personale al fine di utilizzare meglio le risorse individuali rispetto ai propri bisogni e quindi raggiungere un modo di agire più adeguato e integrato e un maggiore equilibrio.
Art. 2 – Campo di Competenza
Le Discipline Olistiche operano nel campo della PREVENZIONE dei disagi e della PROMOZIONE della vitalità e dell’equilibrio del cliente, cioè nell’ambito delle competenze che sono proprie dell’operatore Bionaturale e per le quali egli ha una formazione adeguata e certificata in modo da non ingenerare equivoci con figure contigue.
I benefici di tali discipline operano sul piano sintomatico e della prevenzione. Sono frutto non di un’attività mirata alla cura delle patologie ma di un naturale processo evolutivo connesso al generale miglioramento della vitalità.
Le Discipline Olistiche operano in riferimento alla natura dei corpi energetici sottili del cliente, ogni affermazione del professionista è da intendersi quindi rivolta in tale ottica.
Art. 3 – Rapporti con le altre professioni
In nessun caso le Discipline Olistiche sono da intendersi sostitutive delle terapie mediche o equivalenti all’attività del medico curante. Esse non sono terapie alternative, ne una forma di medicina non convenzionale.
L’Operatore Olistico opera nei modi e nei campi a lui propri rivolti alle dinamiche dell’energia sottile e del recupero della vitalità. In questo si avvale degli strumenti a lui propri. Qualora il cliente necessiti di altre forme di assistenza sarà cura dell’Operatore Bionaturale indirizzarlo verso le figure professionali di competenza quali medici, psicologi, naturopati, ecc.. E in nessun caso il lavoro dell’Operatore Olistico può essere considerato sostitutivo di tali o altre professioni, come non è sostitutivo di terapia medica.
Costituisce illecito deontologico fare uso di titoli riservati ad altre categorie professionali, effettuare dichiarazioni mendaci relativamente alla propria formazione professionale, fare dichiarazioni mendaci nei confronti di ogni altro tipo di professionista.
Art. 4 – Principi Etici
L’Operatore Olistico fonda la propria professione sui principi etici dell’onestà e integrità, della saggezza e competenza, della compassione e del rispetto, dell’astensione dal giudicare gli obiettivi o le scelte di vita del cliente.
In accordo a tali principi l’Operatore Olistico rispetta le scelte di vita del cliente e qualora esse contrastino con le tecniche proposte dall’operatore egli ne informa il cliente, se necessario concludendo il rapporto professionale.
L’Operatore Olistico è professionalmente libero di non collaborare verso obiettivi che contrastino con le proprie convinzioni etiche, e con i propri valori, pur tuttavia astenendosi dal giudicare le scelte di vita del cliente impegnandosi tuttavia a salvaguardarne le esigenze ed indirizzandolo verso chi possa aiutarlo.
Art. 5 – Competenza e Professionalità
L’Operatore Olistico è tenuto a mantenere un livello adeguato di preparazione professionale e ad aggiornarsi nella propria disciplina specificatamente nel settore in cui opera. Riconosce i limiti della propria competenza ed usa, pertanto, solo strumenti e tecniche per i quali ha acquisito adeguata competenza e, ove necessario, formale autorizzazione.
Art 6 – Rapporti con il Cliente
L’Operatore Olistico informa il cliente della sua area di competenza espressa nell’Art. 2.
Il rapporto professionale viene essere definito con chiarezza. Il contratto pattuito con il cliente concerne gli obiettivi, i tempi e il compenso economico.
E’ eticamente e deontologicamente scorretto prolungare l’intervento di consulenza qualora si sia dimostrato inefficace.
Art. 7 – Presa in Carico
L’Operatore Olistico ha la discrezionalità di prendere in carico il cliente in base ai principi espressi nell’Art. 4 e qualora la situazione non sia di sua competenza ne informa il cliente, indirizzandolo verso gli specifici specialisti.
Art 8 – Correttezza Professionale
Il rapporto con il cliente è di natura esclusivamente professionale, esso inizia e termina nell’ora dedicata al cliente nell’ambito del servizio professionale.
È eticamente e deontologicamente scorretto intraprendere relazioni di natura affettiva o sessuale con un cliente. La manifestazione di tale interesse da parte del cliente comporta necessariamente il termine del rapporto di consulenza. In questo tuttavia l’Operatore Olistico indirizza il cliente verso altri operatori in grado di prendere in carico il cliente.
Art. 9 – Segreto Professionale
L’Operatore Olistico è tenuto al segreto professionale, salvo per i casi previsti dalla legge in vigore.
L’Operatore Olistico che, nell’esercizio della propria professione, venga a conoscenza di qualsiasi forma di sfruttamento e/o violenza su un minore, può decidere di intervenire per contrastarla segnalando la situazione a chi esercita la potestà o a chi di competenza.
Le prestazioni professionali a persone minorenni o interdette sono, generalmente, subordinate al consenso di chi esercita sulle medesime la potestà genitoriale o la tutela. L’Operatore Olistico che, in assenza del consenso informato, giudichi necessario l’intervento professionale nonché l’assoluta riservatezza dello stesso, è tenuto ad informare l’Autorità Tutoria dell’instaurarsi della relazione professionale. Sono fatti salvi i casi in cui tali prestazioni avvengono su ordine dell’autorità legalmente competente o in strutture legislativamente preposte.
Art. 10 – Pubblicazioni Didattiche
L’Operatore Olistico potrà, per pubblicazioni scientifiche, didattiche o di ricerca, fatta salva l’impossibilità di identificazione dei soggetti, utilizzare i percorsi realizzati durante le proprie prestazioni professionali.
In ogni caso, i soggetti coinvolti debbono essere messi al corrente delle finalità d’uso del materiale.
Art. 11 – Rapporto con i Colleghi
L’Operatore Olistico è tenuto a rispettare la professionalità dei colleghi ed a mantenere rapporti basati su lealtà e correttezza.
L’Operatore Olistico promuove e favorisce rapporti di scambio e collaborazione.
L’Operatore Olistico può avvalersi dei contributi di altri specialisti, con i quali realizza opportunità di integrazione delle conoscenze, in un’ottica di valorizzazione delle reciproche competenze.
Art. 12 – Esercizio della propria attività professionale
Indipendentemente dai limiti posti dalla vigente legislazione italiana in materia di pubblicità, l’Operatore Olistico non assume pubblicamente comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela. In ogni caso può essere svolta pubblicità informativa circa i titoli e le specializzazioni professionali, le caratteristiche del servizio offerto, nonché il prezzo e i costi complessivi delle prestazioni secondo criteri di trasparenza e veridicità del messaggio. Il messaggio deve essere formulato nel rispetto del decoro professionale, conformemente ai criteri di serietà, veridicità ed alla tutela dell’immagine della professione. La mancanza di trasparenza e veridicità del messaggio pubblicizzato costituisce violazione deontologica.